Il legislatore, con gli ultimi interventi adottati, ha concentrato
le risorse disponibili per agevolare nella maggiore misura possibile l’assunzione
di nuovo personale da parte del datore di lavoro la più recente delle
agevolazioni è stata introdotta con il DL n. 76/2013 e prevede, nel caso di
assunzione di un giovane, un incentivo fino a 650 euro al mese per i primi
18 mesi di assunzione (12 in alcuni casi, come si vedrà meglio nel
proseguo).
Un altro incentivo, invece, riguarda l’assunzione di lavoratori
over 50 (sia uomini che donne), oppure di donne che versano in
particolari condizioni (settori ad alta disparità occupazionale, periodo di
disoccupazione particolarmente lungo ed altro ancora).
Nel caso in cui il
datore di lavoro operi un’assunzione agevolata, può beneficiare per un periodo limitato di uno sgravio contributivo
pari al 50%.
Altre due agevolazioni, invece, riguardano:
- l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di personale che beneficiava dell’ASPI: in tal caso il datore di lavoro potrà beneficiare del 50% del trattamento residuo che sarebbe spettato al lavoratore;
- l’assunzione di lavoratori licenziati negli ultimi 12 mesi, anche da parte di piccole aziende: in tal caso l’incentivo ammonta a 190 euro mensili per un massimo di 12 mesi.
Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio le
disposizioni sopra citate, ricordando che le
disposizioni relative ad alcune di tali agevolazioni sono
attualmente “bloccate”.
Incentivi per l’assunzione di giovani
L’Art. 1 DL n. 76 del 28.06.2013 convertito dalla legge n. 99 del
09.08.2013 ha introdotto un incentivo per l’assunzione di giovani. Le assunzioni
interessate dall’agevolazione sono quelle di giovani tra i 18 e i 29
anni che siano privi di occupazione retribuita da almeno sei mesi,
oppure siano privi di un diploma di
scuola media superiore o professionale, sempre nel caso in cui
l’assunzione comporti un incremento del livello occupazionale
dell’azienda.
Di seguito schematizziamo i requisiti per beneficiare dell’incentivo
previsto dall’articolo 1 del DL n. 76/2013:CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
I) L’assunzione deve riguardare
giovani tra i 18 e i 29 anni.
II) Alternativamente I
lavoratori devono essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi. I lavoratori devono essere
privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.
III) Rapporto di lavoro stipulato
A tempo indeterminato.
NON deve riguardare l’assunzione di personale domestico.
L’assunzione deve essere effettuata a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione degli atti programmatici ed entro il 30.06.2015.
IV) Incremento occupazionale
Le assunzioni agevolate devono comportare un aumento del personale
alle dipendenze del lavoratore. Viene
calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato
in ciascun mese e il numero di lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi
precedenti all’assunzione.
Caso particolare In caso di
convalida di dipendente già assunto è necessaria l’assunzione di un ulteriore
dipendente, anche senza rispettare le condizioni soggettive. È comunque
richiesto che l’assunzione comporti un incremento occupazionale (vedi oltre).
Nel caso in cui sussistano tutti i requisiti per l’applicazione
dell’incentivo, il datore di lavoro avrà diritto, a seconda dei casi:
- di una riduzione contributiva di un terzo della retribuzione lorda, con massimale di 650 euro al mese per i primi 18 mesi di assunzione, nel caso di assunzione diretta a tempo indeterminato;
- nel caso di conferma in esercizio di un lavoratore ad esempio precedentemente assunto a
termine (sempre che siano rispettati
gli ulteriori requisiti descritti nella tabella sopra), il datore di
lavoro avrà diritto ad una riduzione contributiva pari ad un
terzo della retribuzione lorda con
un massimale di 650 euro per i primi 12 mesi dell’assunzione.
LE IPOTESI AGEVOLATE
Assunzione over 50 e donne
Tra le varie disposizioni contenute nella riforma del lavoro
figura un incentivo alle assunzioni di
disoccupati over 50 e donne di qualsiasi età. La disposizione è contenuta dall’articolo 4 (commi da 8 a 11)
della legge n. 92/2012 e prevede la concessione di uno sgravio contributivo
pari al 50% per 12 o 18 mesi a seconda della tipologia di assunzione effettuata.
L’INPS ha precisato che i datori di lavoro interessati all’agevolazione
devono inoltrare apposita comunicazione con il modulo istanza on-line “92-2012”.
Nel dettaglio, l’applicazione dell’agevolazione (consistente in
uno sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro del 50%) è collegata
all’assunzione di uno dei seguenti soggetti:RIEPILOGO
Condizioni di applicazione
1) Uomini o donne con almeno
cinquant’anni di età Disoccupati da oltre dodici mesi;
2) Donne di qualsiasi età Residenti
in aree svantaggiate Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi;
3) Donne di qualsiasi età Professione o di un settore economico
caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi;
4) Donne di qualsiasi età Ovunque
residenti Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro
mesi Soggetti privi di impiego regolarmente retribuito Soggetti privi di
impiego regolarmente retribuito;
Non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro
subordinato di durata pari o superiore a sei mesi.
Non ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione
coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o
superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.
Mentre lo sgravio contributivo viene concesso in misura fissa in
tutte le ipotesi agevolate, la durata
dell’agevolazione è collegata alla tipologia di assunzione
operata:
IPOTESI
Ipotesi Incentivo Durata
Assunzione diretta a termine 50% 12 mesi
Assunzione diretta a termine + proroga 50% Fino al limite
complessivo di 12 mesi
Assunzione diretta a termine + trasformazione a tempo
indeterminato 50% 12 mesi, fino a 18 mesi se la trasformazione viene
effettuata entro il termine originario di 12 mesi.
Assunzione diretta a tempo indeterminato 50% 18 mesi
Incentivo per l’assunzione dei beneficiari dell’ASPI
Il DL n. 76/2013 ha previsto con l’articolo 7 comma 5 lettera b) un’agevolazione
a favore dei datori di lavoro che assumono disoccupati che beneficiano dell’assicurazione
sociale per l’impiego (ASPI). Questi, secondo le disposizioni del DL
lavoro, possono beneficiare del 50% dell’importo ASPI che sarebbe spettato
ai lavoratori successivamente all’assunzione. Nel dettaglio, secondo quanto
stabilito dalla disposizione in commento: “al datore di lavoro che senza
esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono
dell’AspI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua
che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è
escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei sei
mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività
che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima
in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto
la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non
ricorrono le menzionate condizioni ostative”.
Appare particolarmente importante ricordare le disposizioni
concernenti la durata dell’indennità ASPI, dato che la portata dell’agevolazione
riguarda appunto il periodo successivo all’assunzione per cui sarebbe spettato
al lavoratore l’indennità.
INCENTIVO
Importo 50% dell’ASPI spettante
Durata Periodo residuo successivo
all’assunzione che sarebbe spettato al lavoratore
Durata dell’ASPI:
Anno
2013 8 mesi per gli “under 50”,
12 mesi per gli “over 50”;
2014 8 mesi per gli “under 50”,
12 mesi per gli “over 50” fino a 54 e 364 giorni, 14 mesi per i soggetti di età
superiore, nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi 2 anni
2015 10 mesi per gli “under 50”,
12 mesi per gli “over 50” fino a 54 anni e 364 giorni,
16 mesi per i lavoratori di età superiore, nei limiti della contribuzione
riferita agli ultimi 2 anni
2016 l’ASpI, entra a regime, in
quanto il periodo transitorio termina al 31 dicembre 2015. Per gli “under 55” l’indennità
verrà corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi, detratti i periodi già
fruiti a titolo di ASpI o mini ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data
di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di
spettanza della prestazione. L’ASpI sale per gli “over 55” ad un periodo
massimo di 18 mesi, nel limite della contribuzione degli ultimi 2 anni e con la detrazione delle indennità già fruite anche a titolo di
mini ASpI e sempre nell’arco di un periodo precedente al data di cessazione del
rapporto del tutto uguale a quello appena evidenziato per gli “under 55”.
Assunzione di personale licenziato
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto
direttoriale n. 264/2013, ha istituito una agevolazione sostitutiva dell’abrogata
piccola mobilità, ma che risulta tuttora priva delle disposizioni attuative
dell’INPS per poter essere applicata. Pertanto, la situazione relativa alle
assunzione di personale in mobilità da parte di aziende di piccola
dimensione è la seguente:
- non sono applicabili le vecchie disposizioni che comportavano un beneficio contributivo;
- la nuova agevolazione sostitutiva di quella precedente non è stata attuate ed è pertanto inapplicabile.
Secondo quanto stabilito dal citato decreto del Ministero del
Lavoro, è concesso un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel
corso del 2013 assumono:
- a tempo determinato;
- a tempo indeterminato;
- anche part time o a scopo di somministrazione; lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Per usufruire del beneficio, il datore di lavoro deve garantire
interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del
lavoratore assunto anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione
continua di competenza regionale.
CONDIZIONI
Il beneficio è quantificato in € 190,00 mensili per 12 mesi per
i lavoratori assunti a tempo indeterminato e in € 190,00 mensili per 6 mesi per i lavoratori
assunti a tempo determinato. In caso di rapporto di
lavoro a tempo parziale il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l’orario di lavoro previsto e l’orario normale
di lavoro.
INCENTIVO
Il beneficio è riconosciuto altresì nel caso di lavoratori soci
di cooperative che stabiliscano con la propria adesione o
successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e
distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata. Le disposizioni del
presente decreto non si applicano al lavoro domestico”.
Forse, questa condizione congiunturale economica negativa, in maniera indieratta, ci sta facendo capire quanto sia importante, in una situazione di difficoltà, nel reperire risorse economiche e lavoro, essere altruisti e propositivi nei confronti di chi si trova in tali situzioni e chiede aiuto. A tutti deve essere almeno concessa una possibilità per farsi sentire. Come diceva DEMOSTENE: Spesso le grandi imprese nascono da piccole opportunità.
0 commenti:
Posta un commento